L’ultimo Decreto legge e le festività natalizie

 

Il Decreto-Legge n. 172 del 19 dicembre introduce alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme. Per la Messa nella notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre, sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”; e durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé l’autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo, di cui si allega il modulo. Ciò non deve spaventare e non può scoraggiare la partecipazione ai riti del Natale, sapendo che gli stessi controllori hanno con sé i moduli a disposizione dei cittadini in caso di verifiche.

Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

 

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